Servizi
Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori e della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro. Il “testo unico per la sicurezza” D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro l’obbligo di far sottoporre a verifica periodica le attrezzature di sollevamento presenti in Azienda. Nello specifico l’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Gruppo SC
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga:
- Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso o girevole
- Gru a portata fissa
- Gru mobile
- Gru trasferibile
- Idroestrattori
Gruppo SP
Sollevamento persone:
- Ascensori e montacarichi da cantiere
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna
- Ponteggio sospeso motorizzato
- Ponti mobili sviluppabili
- Scala aerea ad inclinazione variabile
- Macchina agricola raccogli frutta
Le verifiche sono finalizzate ad accertare la conformità rispetto alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Il Decreto individua due tipologie di verifiche periodiche:
• prima verifica periodica
• verifiche periodiche successive alla prima
Iter previsto dalla normativa per la richiesta delle verifiche:
FASE1 – MESSA IN SERVIZIO E NUMERO DI MATRICOLA
Come primo adempimento al Datore di Lavoro è richiesto di effettuare la DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMMATRICOLAZIONE all’INAIL territorialmente competente. L’unità operativa territoriale di INAIL assegnerà il numero di matricola all’attrezzatura.
FASE 2 – PRIMA VERIFICA PERIODICA
Il Datore di Lavoro deve richiedere ad INAIL l’effettuazione della PRIMA VERIFICA PERIODICA, indicando, nell’apposita modulistica, il nominativo di C.V.E. ENGINEERING quale Soggetto Abilitato del quale l’Inail si deve avvalere in caso di impossibilità.
Trascorsi 45 giorni dalla data di invio della richiesta, in assenza di riscontro e/o esecuzione della verifica da parte dell’Inail, il Datore di Lavoro potrà incaricare direttamente C.V.E. ENGINEERING per l’esecuzione della verifica dell’attrezzatura.
FASE 3 – VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE
L’allegato VII del D.Lgs. 81/08 definisce per ogni tipologia di attrezzatura la periodicità con la quale la stessa dovrà essere sottoposta a verifica. Per le verifiche periodiche successive alla prima il Datore di Lavoro potrà incaricare direttamente C.V.E. ENGINEERING quale soggetto abilitato (senza quindi dover inoltrare nuovamente la richiesta ad INAIL).
La richiesta di prima verifica periodica. La prima verifica periodica prevede anche la redazione di una scheda tecnica che serve a identificare l’attrezzatura nel corso delle verifiche successive.
Al termine delle verifiche al datore di lavoro verrà rilasciata la seguente documentazione:
- Scheda tecnica dell’attrezzatura (documento rilasciato solamente a seguito delle prime verifiche periodiche al fine di consentire la corretta identificazione delle attrezzature nel corso delle verifiche successive). La prima verifica periodica, infatti, ha lo scopo di accertare la conformità della configurazione dell’attrezzatura a quella prevista dal fabbricante nelle istruzioni, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza specifiche e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
- Verbale di verifica periodica (documento attestante l’effettuazione e l’esito della verifica).
Il costo delle verifiche periodiche viene calcolato sulla base del tariffario ministeriale in vigore. I prezzi delle verifiche sono quindi “calmierati” e quota parte viene destinata, per Legge, ad INAIL.